I consigli degli esperti per capire quando ti spetta la Naspi: in queste situazione, anche rifiutando un contrato, puoi avere un assegno.
La questione della NASPI, l’assegno di disoccupazione, e la sua accessibilità in caso di rinuncia al rinnovo di un contratto a termine da parte del lavoratore è un argomento che solleva numerosi interrogativi. In questo articolo, esploreremo le condizioni sotto le quali è possibile ricevere la NASPI dopo aver deciso di non accettare il rinnovo del proprio contratto a tempo determinato e come questa scelta si configura rispetto alla normativa vigente sul lavoro.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) è una prestazione economica destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego. Per accedere a tale beneficio, il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria ed avere accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La disoccupazione involontaria si verifica principalmente due casi: licenziamento (anche per giusta causa) o dimissioni per giusta causa.
Naspi: ti spetta anche quando rinunci un contratto di lavoro
Una delle domande più frequenti tra i lavoratori riguarda la possibilità di ottenere la NASPI in seguito alla rinuncia dell’offerta di rinnovo del proprio contratto a tempo determinato. Tale situazione potrebbe sembrare, a prima vista, assimilabile a un atto volontario simile alle dimissioni semplici. Tuttavia, secondo la normativa vigente, questa scelta viene considerata come una perdita involontaria del lavoro. Di conseguenza, il lavoratore che decide di non accettare il rinnovo proposto dal datore ha diritto all’assegno di disoccupazione.
Nel caso in cui un lavoratore abbia più rapporti d’impiego contemporaneamente e decida o sia costretto a terminarne uno mentre gli altri proseguono, sorge spontanea la domanda sulla possibilità o meno di ricevere la NASPI. La legge prevede che tale beneficio spetti solo se il reddito derivante dal rapporto d’impiego rimasto attivo non supera una certa soglia imponibile annua (8.145 euro). È fondamentale comunicare all’INPS le proprie previsioni reddituali entro un mese dalla richiesta della prestazione.
Un altro aspetto importante da considerare è se e come sia possibile intraprendere nuove attività lavorative durante il periodo in cui si riceve l’assegno NASPI senza perdere tale beneficio. Le regole variano significativamente a seconda che si tratti d’intraprendere un lavoro autonomo oppure subordinato:
- Lavoro Autonomo: è consentito avviare o proseguire attività autonome purché il reddito annuo generato non ecceda i 5.500 euro; oltrepassando questa soglia, l’importo della NASPI verrà ridotto dell’80% del reddito previsto.
- Lavoro Subordinato: se si intraprende un nuovo rapporto d’impiego subordinato con reddito annuale superiore agli 8.174 euro e durata superiore ai sei mesi, ciò comporterà la decadenza dalla prestazione; viceversa per impieghi inferiori ai sei mesi o con retribuzioni inferiori alla soglia indicata.
Inoltre, i lavoratori part-time hanno diritto alla stessa trattativa dei full-time relativamente all’accessibilità della prestazione basandosi sui contributi versati nei quattro anni antecedenti.
Un caso particolare riguarda i cosiddetti contratti part-time verticali su base annua: questi prevedono periodici momenti di attività alternati ad altri completamente liberi da impegni professionali secondo quanto concordato tra le parti al momento dell’assunzione. In queste circostanze specifiche non sussiste diritto alla NASPI durante i periodi di pausa poiché tali interruzioni sono considerate frutto della libera volontà delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro e quindi non configurabili come situazioni di disoccupazione involontaria.
In sintesi, l’accertamento delle condizioni necessarie per accedere al beneficio della NASPI dipende dalla valutazione della causa della perdita del lavoro e dalle modalità attraverso le quali si intende protrarre la propria attività lavorativa durante l’erogazione delle prestazioni.